La funzione dei contributi previdenziali e la tipologia

La contribuzione

La funzione dei contributi

I contributi costituiscono, ancora oggi, la principale forma di finanziamento del sistema previdenziale anche se negli ultimi tempi  è andata estendendosi la partecipazione dello Stato al finanziamento stesso, sia con interventi diretti  a risanare il deficit di alcune gestioni, sia con l’assunzione in proprio di una parte della contribuzione stessa attraverso il meccanismo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

L’obbligo contributivo trova la sua fonte  nella legge che ne determina anche l’ammontare con criteri variabili a seconda delle categorie, dei soggetti e dei rischi protetti. L’obbligo del pagamento sorge al verificarsi delle condizioni previste, cioè generalmente, all’atto dello svolgimento di una qualunque attività lavorativa, ma talvolta è subordinato al verificarsi di presupposti ulteriori

La misura della contribuzione: l’aliquota contributiva

Il contributo è generalmente commisurato alla retribuzione per i lavoratori dipendenti o al reddito da lavoro per i lavoratori autonomi ed è, nella generalità di regimi assicurativi, del tutto estraneo all’entità e alla natura del rischio. In pratica, l’entità della somma dovuta a titolo di contribuzione è determinata applicando una aliquota, cioè una percentuale, sulla retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga considerato o al reddito dichiarato ai fini IRPEF.

La prescrizione dei contributi previdenziali

Con il termine “prescrizione” si intende quel fenomeno in virtù del quale un diritto si estingue quando il suo titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

In riferimento ai contributi previdenziali, la decorrenza dei termini di prescrizione produce l’estinzione dell’obbligo contributivo e impedisce il versamento dei contributi previdenziali in quanto la legge stabilisce espressamente che non possono essere versati i contributi prescritti.

I contributi sono soggetti ad un unico termine di prescrizione di cinque anni.

Nel caso in cui risulta decorso il termine di prescrizione, il lavoratore può agire in via giudiziaria contro il datore di lavoro per ottenere o il risarcimento del danno subito a causa della irregolare o mancata contribuzione o la costituzione presso l’ente previdenziale di una rendita vitalizia a suo favore.

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali

L’art.2116 del codice civile stabilisce che le prestazioni previste dai vari regimi di assicurazione sociale sono sempre dovute al lavoratore, anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi agli enti di previdenza e di assistenza (cd. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali).

Tale principio opera nei limiti della prescrizione dei contributi, per cui l’ente previdenziale non è tenuto a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, e, di regola, soltanto relativamente alla contribuzione versata per rapporti di lavoro subordinato. Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non è valido per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, considerata la natura “autonoma” di questi rapporti.

Tipologie di contributi

Contributi obbligatori: sono imposti dalla legge e commisurati alla retribuzione percepita dal lavoratore secondo aliquote variabili in base alla categoria professionale e alla qualifica del lavoratore.

Contributi da riscatto: servono a coprire periodi privi di copertura assicurativa.

Contributi figurativi: servono a coprire periodi in cui il lavoratore non ha prestato l’attività lavorativa per determinate ragioni (ad esempio gravidanza, disoccupazione, servizio militare, malattia, cassa integrazione) durante i quali pertanto non è stata versata la contribuzione obbligatoria.

Contributi volontari: sono versati successivamente all’estinzione di un rapporto di lavoro.

 

 

 

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