La Riforma del Terzo Settore: parte 2

Il Codice detta anche le disposizioni per l’organizzazione, amministrazione e controllo degli enti del Terzo Settore regolando la raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, le regole per la tenuta della contabilità e la trasparenza mediante la previsione di pubblicazione del bilancio sociale.

Viene inoltre regolamentato il trattamento economico dei lavoratori del Terzo Settore e i limiti per i compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti. Rappresenta una importante modifica inoltre per il riconoscimento della personalità giuridica che verrà semplificata e avverrà attraverso l’iscrizione al “Registro unico nazionale del Terzo settore”. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito infatti il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita’ informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, la struttura competente. Presso le Regioni, tale struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Per sostenere il Terzo settore il Codice prevede inoltre:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

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